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Il processo di appartenenza all’AREV

Estratto dagli statuti

L’Assemblea delle regioni vinicole europee è composta da un collegio delle regioni, un collegio professionale, membri osservatori, membri onorari e consulenti.

Può diventare membro del Collegio delle Regioni, delle Regioni – secondo l’interpretazione del Consiglio d’Europa e dell’Assemblea delle Regioni d’Europa – di natura viticola.
Anche le Regioni di un paese che sono diventate Stati sovrani e gli Stati la cui entità vitivinicola è identica all’entità nazionale o non hanno lo status politico di una collettività territoriale sono ammessi come membri e sono anche designati da “Regioni” in questi Statuti.

Il Collegio professionale è chiamato Consiglio Europeo Professionale del Vino.
Il Collegio professionale è composto da membri nominati da ciascuna Regione tra i rappresentanti delle organizzazioni regionali del settore vitivinicolo ufficialmente riconosciuti o, se del caso, delle organizzazioni professionali ritenute più rappresentative a livello regionale da ciascuna Regione.
Il loro numero è fissato in base alla diversità delle strutture professionali regionali.
Durante le votazioni, i membri professionali hanno diritto a un solo voto per regione, indipendentemente dal numero di rappresentanti.
I membri del Collegio professionale partecipano ai vari organi dell’Associazione con le stesse prerogative di quelli del Collegio delle Regioni.

Durante le votazioni, i membri del Collegio delle regioni hanno un voto decisivo. I voti che concludono le deliberazioni di tutti gli organi dell’AREV devono ricevere la maggioranza assoluta dei membri presenti dal Collegio delle Regioni.

Lo stato di membro osservatore può essere concesso dal Consiglio internazionale dell’AREV a tutte le altre Regioni europee, viticole o non viticole, interessate ai consumatori, nonché alle regioni di altre parti del mondo, viticole o interessate a il titolo del consumatore. Lo stato di membro osservatore può anche essere concesso dal Consiglio internazionale a persone giuridiche diverse dalle Regioni, che perseguono gli stessi obiettivi. I membri dell’osservatore partecipano alle sessioni plenarie, ma non hanno il diritto di voto.

Il titolo di membro onorario può essere assegnato dal Consiglio Internazionale AREV a persone che prestano o hanno reso importanti servizi all’Associazione. I membri onorari hanno il diritto di partecipare alle sessioni plenarie e possono essere invitati ad altri organi dell’Associazione, ma non hanno il diritto di voto.

Persone qualificate, il cui elenco è determinato dal Consiglio internazionale, possono partecipare alle sessioni plenarie e possono essere invitati ad altri organi come consulenti, ma non hanno il diritto di voto.

Le eminenti persone fisiche designate dalla presidenza su proposta dell’Ufficio internazionale possono essere responsabili per un determinato periodo di tempo per promuovere la notorietà e gli obiettivi dell’AREV. Queste personalità possono essere invitate agli organi competenti dell’Associazione, ma non hanno il diritto di voto.


Informazioni utili
  1. Per diventare membro di AREV, ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto, il richiedente deve inviare al Presidente dell’Associazione una domanda di iscrizione che specifica l’iscrizione in questione. Il richiedente presenta brevemente la Regione e la sua viticoltura e si impegna, in caso di adesione, a osservare senza riserve lo Statuto e il Regolamento interno dell’Associazione.
  1. Dopo aver esaminato l’ammissibilità della richiesta e aver studiato i vari parametri per determinare la categoria di appartenenza, l’Ufficio internazionale presenta la proposta di adesione al seguente Consiglio internazionale per confermare l’adesione.
  1. Nel frattempo, il futuro membro / richiedente viene considerato un membro osservatore, esente dalla partecipazione amministrativa.
  1. In caso di rigetto della richiesta di adesione, il richiedente viene informato dei motivi per i quali la sua richiesta è stata respinta dall’Ufficio internazionale o dal Consiglio internazionale.